top of page

SECCA REPLICA SOCIETARIA ALL'ARTICOLO APPARSO OGGI SUL GAZZETTINO DI VENEZIA


In relazione all’articolo pubblicato sul quotidiano “Il Gazzettino” edizione Venezia-Mestre del 18 settembre 2018, dal titolo “il Venezia vince la battaglia per la legittimità del logo”, l’Asd Venezia 1907 precisa quanto segue.


Quando si procede alla ricostruzione di un procedimento giudiziario, peraltro articolato in più fasi e durato anni, sarebbe dovere dell’autore dell’articolo e della testata giornalistica che lo pubblica “controllare le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità” e non “omettere fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento”.

Questo è quanto stabilisce l’art. 9 della carta dei doveri del giornalista, perché il compito di ogni articolista, è quello di raccogliere, elaborare e diffondere con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti.

Tuttavia, nessuno di questi elementari doveri è stato rispettato nell’articolo in questione che si presenta incompleto e fallace, poiché la fonte di provenienza delle informazioni giudiziarie dell’articolo è costituita unicamente dalle dichiarazioni del legale di una delle parti in causa. Ci saremmo aspettati invece una doverosa verifica delle informazioni ricevute dando voce anche all’altra parte in causa per avere una ricostruzione fattuale completa e veritiera.

  1. Si legge che il Venezia FC avrebbe vinto in un “procedimento dinanzi alla Federcalcio” mentre in realtà nessun procedimento è mai stato instaurato dal Venezia 1907. Purtroppo, questo è solo il primo errore, di sicuro il meno grave.

  2. Più grave infatti è aver omesso completamente nell’articolo che anche il Venezia FC (per il tramite della società di calcio giovanile Asd Venezia Soccer Academy ad essa collegata) ha intentato il 30 novembre 2015 una causa avanti l’EUIPO (Ufficio della Unione Europea per la proprietà intellettuale) contro la registrazione del marchio comunitario in uso ad Asd Venezia 1907, per asserito rischio di confusione da parte del pubblico. E che tale controversia è stata poi decisa dall’EUIPO il 23 febbraio 2017, con il totale rigetto dell’opposizione e la condanna alle spese in favore di Asd Venezia 1907, senza che sia stato proposto appello dalla parte soccombente.

Per completezza di informazione ed al fine di evitare fraintendimenti o interpretazioni strumentali, va precisato che la causa di opposizione avverso il marchio comunitario di Asd Venezia 1907 è stata proposta da Asd Venezia Soccer Academy e non da Venezia FC in quanto quest’ultima non era legittimata a formulare alcuna opposizione poiché priva di legittimazione, essendo titolare di un marchio cronologicamente successivo a quello contestato.

Sintetizzando, vi sono stati contenziosi legali sia in sede italiana che in sede europea in cui entrambe le parti in causa, ovvero Venezia 1907 e Venezia FC hanno cercato di ottenere l’utilizzo esclusivo del marchio figurativo comunitario Venezia - in ambito calcistico - senza riuscire nel loro intento.

Pertanto il titolo dell’articolo in questione è fuorviante ed improprio, come pure l’intero contenuto poiché, per utilizzare un’analogia con il mondo dello sport, il risultato finale della controversia giudiziaria è stato un pareggio, posto che entrambe le società continuano ad utilizzare i rispettivi marchi.

Ciò detto, saranno i tifosi e gli appassionati, secondo il proprio libero arbitrio e la propria sensibilità e conoscenza a stabilire quale delle due società è la vera depositaria e continuatrice dei valori della venezianità con orgoglio, fierezza e senza compromessi, fin dal lontano 1907.

La Società Venezia 1907 si augura che l’autore dell’articolo e la testata giornalistica, procedano alla rettifica “con tempestività e appropriato rilievo, delle informazioni che, dopo la loro diffusione, si siano rivelate inesatte o errate” concedendo il medesimo spazio dell’articolo contestato.

ASD VENEZIA 1907

bottom of page